La Mediazione Civile
L'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che chiunque intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione civile.
La mediazione civile, entrata in vigore
Dal 20 marzo 2011 tale norma è diventata operativa e migliaia di cittadini sono obbligati a rivolgersi a organismi di mediazione, pubblici o privati, per svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie aventi ad oggetto le predette materie, ad eccezione delle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti per le quali l'obbligatorietà della mediazione decorrerà dal 20 marzo 2012.
Il Dectreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 ha poi regolamentato i criteri e le modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché la tabella delle indennità spettanti ai mediatori per l’opera prestata.
Il tentativo di conciliazione può essere esperito rivolgendosi ad un organismo di mediazione come Primavera Forense, accreditato ufficialemente dal Ministero della Giustizia.